2.1- Ricerca desk sulla normativa e sulla concorrenza
b) Ricerca sulla normativa
La questione indagata in questa attività è relativa alla denominazione di vendita del prodotto in via di elaborazione. Dall’inquadramento del prodotto in una specifica denominazione di vendita derivano infatti importanti conseguenze sia a livello produttivo che sul piano commerciale.
Il punto di partenza è stato dato dal fatto che il prodotto non può essere fatto rientrare nella nozione di vino, perché non deriva (o meglio, non deriva unicamente) dalla fermentazione delle uve. Si sono così aperte due strade:
- inserire il prodotto in via di sviluppo nella categoria dei prodotti vitivinicoli di cui al reg. 251/2014;
- ritenere che il prodotto, in ragione della sua novità, non sia inquadrabile come prodotto vitivinicolo ma sia, più genericamente, una bevanda alcolica soggetta alla disciplina generale prevista per tali tipologie di prodotto.
Prima fase
Nella prima parte si è analizzata la disciplina del reg. 251/2014 relativa ai “prodotti vitivinicoli”, valutando la sua applicabilità al prodotto in via di sviluppo. In particolare, si sono analizzate le seguenti denominazioni: vino aromatizzato, bevanda aromatizzata a base di vino e cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli.
Seconda fase
Nella seconda parte si è invece esplorata la possibilità di considerare il prodotto come, genericamente, una bevanda alcolica, sviluppando di conseguenza una denominazione descrittiva. Infatti, nel caso di specie, non esiste sicuramente una denominazione legale per il prodotto in via di sviluppo, quali quelle previste per i prodotti vitivinicoli; né esiste una denominazione usuale, visto che il prodotto è completamente nuovo e, quindi, assente dal mercato e non riconoscibile dai consumatori.
Risultati
Alla luce delle ulteriori sperimentazioni effettuate e dai primi risultati ottenuti dalle ricerche di marketing, si è deciso di intraprendere la soluzione di sviluppare una denominazione descrittiva per il prodotto oggetto di analisi. Tale soluzione ha due pregi fondamentali:
- rispecchia in modo più fedele la natura innovativa del prodotto che si è sviluppato, in cui il succo di mela pare l’elemento distintivo;
- si svincola dalla normativa in materia di prodotti vitivinicoli, assicurando in tal modo una maggiore libertà di azione sul piano produttivo.